Assumere i giovani è sempre una grande scommessa per le aziende che necessitano di nuove figure talentuose, fresche, immerse nel contemporaneo e contestualmente, proiettate verso il futuro.
L’assunzione di giovani talenti però non è sempre di facile attuazione: si tratta di risorse non immediatamente impiegabili al 100%, da affiancare in un percorso di formazione on the job e che richiedono processi motivazionali differenti rispetto a quelli delle precedenti generazioni.

Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione delle aziende alcune misure che incentivano l’assunzione di queste figure, rendendo più accattivante e meno rischiosa la scommessa di investire sui giovani.
Sono tre le misure dedicate a questa categoria di lavoratori:


– INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 36
– INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 30
– INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE (NEET)

INCENTIVO OCCUPAZIONALE GIOVANI UNDER 36


L’incentivo è riservato ai giovani under 36 che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato prima
dell’assunzione agevolata. L’assunzione deve essere con contratto a tempo indeterminato (anche part-time
o a seguito della trasformazione di un precedente contratto a termine).
Le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato devono essere effettuate nel periodo compreso tra il
01/01/2023 e il 31/12/2023.
Dunque, la tipologia contrattuale incentivata è quella a tempo indeterminato nella forma dell’esonero
contributivo pari al 100% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali sino alla decorrenza dell’importo di euro 8.000,00 parametrati su base mensile.

La durata massima è di 36 mesi o di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna.

Quando il datore di lavoro non può usufruire dell’incentivo?

L’incentivo non può essere richiesto:

  • Se il datore di lavoro non è in regola con il DURC;
  • Dal datore di lavoro che abbia commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; il datore rispetta anche le condizioni per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015;
  • Se il datore di lavoro non ha proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei nove 9 successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • Se il datore di lavoro non applica gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quali sono le tipologie contrattuali escluse dall’applicazione dell’incentivo?

Le tipologie contrattuali che non possono godere dell’incentivo sono i collaboratori domestici e i dipendenti di imprese del settore finanziario.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 30

L’incentivo è dedicato ai giovani under 30 che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato prima dell’assunzione agevolata.

La forma contrattuale incentivata, anche in questo caso, è quella a tempo indeterminato, anche a seguito di conversione di precedente contratto a tempo determinato. È previsto l’esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali sino alla decorrenza dell’importo di euro 3.000,00 parametrati su base mensile.

Nel caso il datore di lavoro voglia usufruire del contratto di apprendistato come prima modalità di assunzione, l’incentivo consiste in un esonero di 12 mesi dalla fine del periodo agevolato di apprendistato.

Questa tipologia di incentivo è prevista in maniera permanente e non è pertanto soggetta ad alcuna scadenza.

Quando il datore di lavoro non può usufruire dell’incentivo?

L’incentivo non può essere richiesto:

  • Se il datore di lavoro non è in regola con il DURC;
  • Dal datore di lavoro che abbia commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e le condizioni per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015;
  • Se il datore di lavoro non ha effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione.
  • Se il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
  • Se il datore di lavoro non applica gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quali sono le tipologie contrattuali escluse dall’applicazione dell’incentivo?

Le tipologie contrattuali che non possono godere dell’incentivo sono i collaboratori domestici e i lavoratori intermittenti.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE (NEET)

Questa tipologia di incentivo è dedicata ai giovani NEET (Not [engaged] in Education, Employment or Training) di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Nello specifico, a quella tipologia di giovani che al momento dell’assunzione:

  • non abbiano compiuto il 30mo anno di età (max 29 anni e 364 giorni);
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

La forma contrattuale incentivata rimane sempre quella a tempo indeterminato e l’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. In caso di cumulo con altra misura (di cui sopra), l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso di assunzione tramite apprendistato, l’incentivo è comunque pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio rimane pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

Per richiedere l’ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all’INPS attraverso un’apposita procedura telematica illustrata nella Circolare 68/2023 di INPS. Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 01/06/2023 e il 31/12/2023.

Quali sono le tipologie contrattuali escluse dall’applicazione dell’incentivo?

Anche in quest’ultimo caso, la tipologia di contratto esclusa dall’applicazione della misura è quella di collaborazione domestica.


Fonti: https://www.lavoro.gov.it/documenti/incentivi-assunzione-set2023.pdf