Cos’è il tirocinio extracurriculare
Una delle prime esperienze che un neolaureato può intraprendere per inserirsi nel mondo del lavoro è quella del tirocinio o stage extracurriculare. Il tirocinio extracurriculare si distingue dal tirocinio curriculare in quanto non è previsto dal piano di studi dell’Università, della scuola o dell’ente di formazione, ma viene svolto in seguito al conseguimento del titolo di studio al fine di acquisire nuove competenze e ricevere una formazione in un contesto professionale. Il tirocinio prevede l’inserimento dello stagista in un’organizzazione che opera nel settore di interesse con il fine di fornire una formazione e una conoscenza diretta della professione e del contesto lavorativo.
Il tirocinio può avere una durata variabile, da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12, tranne che per tirocinanti portatori di disabilità per cui il periodo è estendibile a 24 mesi. In genere, i tirocini formativi o di orientamento professionale hanno una durata pari a 6 mesi; se invece l’obiettivo è un inserimento/reinserimento lavorativo, si può prorogare fino a 12 mesi.
Gli attori del tirocinio extracurriculare
Sono 3 gli attori coinvolti nell’attivazione e sviluppo di un tirocinio extracurriculare: il tirocinante, il soggetto promotore del tirocinio e l’ente ospitante. Affinché il tirocinio possa essere avviato è necessaria la compilazione della convenzione, un documento che comprende la scelta del tutor che seguirà lo stagista, la descrizione delle attività che il tirocinante dovrà ricoprire con i relativi orari e degli obiettivi formativi finali.
- Tirocinante
Il tirocinante può essere un individuo che rientra in una delle seguenti categorie:
- Disoccupato
- Soggetto che beneficia di strumenti di sostegno al reddito;
- In cerca di nuova occupazione;
- Lavoratore a rischio di disoccupazione o in disabilità (rif. Legge n. 68/1999), persona svantaggiata (rif. Legge n. 381/1991), richiedente di protezione internazionale e titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittima di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali, soggetto titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.
- Soggetto promotore
Il soggetto promotore ha come compito principale l’attivazione del tirocinio, con la definizione e la descrizione delle mansioni che verranno affidate al tirocinante e il monitoraggio del corretto svolgimento. I soggetti, pubblici o privati, che possono ricoprire tale ruolo vengono indicati dalle singole Regioni e Province Autonome, ma tendenzialmente rientrano tra le seguenti categoriei:
- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitate al rilascio di titoli accademici e AFAM;
- Fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);
- Istituzioni formative private accreditate regionalmente, senza fini di lucro e diverse dalle precedenti;
- Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento o quelli in regime di convezione con la regione o la provincia competente;
- Servizi di inserimento per portatori di disabilità gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali;
- Soggetti autorizzati alla intermediazione dall’ANPAL ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
- Ente ospitante
I soggetti ospitanti sono organizzazioni, pubbliche o private, in cui viene effettivamente svolto il tirocinio. Anche per gli enti ospitanti esistono requisiti regionali che sanciscono le caratteristiche necessarie per svolgere tale ruolo, in particolare:
- Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare la normativa sul collocamento obbligatorio dei portatori di disabilità;
- Non aver fatto ricorso a licenziamenti nella stessa unità operativa e nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;
- Non avere in corso procedure di CIGS o CIGD per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella stessa unità operativa (a meno che l’accordo con le organizzazioni sindacali non preveda una deroga in tal senso);
- Non avere procedure concorsuali in corso (eccezion fatta per gli accordi sindacali che consentono comunque l’attivazione del tirocinio);
- Non deve trattarsi di un professionista abilitato o qualificato per l’esercizio di professioni regolamentate, il quale fa ricorso al tirocinio per lo svolgimento di attività tipiche o riservate esclusivamente alla professione.
Inoltre, sia nel caso del soggetto promotore del tirocinio, che dell’ente ospitante deve essere nominato un tutor. Nel primo caso la figura destinata al tutoraggio ha come mansioni principali la stesura del progetto formativo e il monitoraggio delle attività affidate al tirocinante. Nel caso del soggetto ospitante, invece, il tutor deve necessariamente possedere competenze professionali affinché possano essere raggiunti gli obiettivi stilati nel Piano Formativo Individuale e per favorire l’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo. Infine, è bene sottolineare che non possono essere affidati al tutor dell’ente ospitante più di 3 tirocinanti contemporaneamente.
La retribuzione
Per quanto concerne l’indennità di tirocinio le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” sviluppate dalla Conferenza permanente Stato – Regioni del 25 maggio 2017 definiscono come retribuzione minima per il tirocinante 300€ lordi mensili. Lo stagista, però, non ha diritto a ferie, giorni di malattia o permessi retribuiti, ma può concordare con il tutor dell’ente ospitante potenziali spostamenti di orario del proprio tirocinio.
Come attivare un tirocinio extracurriculare
Per attivare un tirocinio generalmente sono 3 i passaggi necessari da svolgere.
- il soggetto promotore e l’ente ospitante stipulano un accordo circa la modalità di erogazione del tirocinio, il monitoraggio di questo e del raggiungimento degli apprendimenti e gli obblighi di ciascun attore coinvolto. Tali accordi vengono esplicitati all’interno della convenzione.
- tutte le parti coinvolte nel tirocinio delineano e successivamente firmano il progetto formativo. All’interno di questo documento vengono descritti aspetti concernenti il tirocinio come la tipologia di mansioni che il tirocinante dovrà svolgere, la durata dello stage, l’indennità lorda prevista e le coperture assicurative.
- Da ultimo, i soggetti promotore e ospitante comunicano l’assunzione tramite modello UNILAV al Centro per l’impiego.
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, tramite il tutor, stende e fornisce al tirocinante un attestato in cui vengono riconosciute le competenze acquisite durante il periodo di esperienza lavorativa presso l’ente. Dall’altra parte, il tirocinante è tenuto a stendere una relazione circa la sua esperienza nella realtà professionale. All’interno del documento il soggetto deve riportare una descrizione dell’esperienza vissuta, le attività svolte e le relative competenze acquisite e una autovalutazione del percorso svolto. Questo documento viene successivamente consegnato all’ente promotore che sviluppa una valutazione del soggetto promotore per un miglioramento costante delle esperienze di tirocinio extracurriculari da proporre a futuri tirocinanti.
In conclusione il tirocinio è una opportunità fondamentale di crescita professionale e acquisizione di competenze per coloro che sono alla ricerca di prima o nuova occupazione e un ottimo canale per le imprese per formare, selezionare e assumere personale.